Chi Siamo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“AUTONOMIA E INDIPENDENZA”

 

ART. 1 COSTITUZIONE E DURATA

  1. È costituita l’Associazione tra Magistrati “AUTONOMIA E INDIPENDENZA” (di seguito “A&I” o “l’Associazione”) dai Magistrati fondatori indicati in calce, che sottoscrivono l’Atto costitutivo ed il presente Statuto.
  2. L’Associazione ha sede in Roma in piazza Cavour presso il Palazzo di giustizia.
  3. La sede può essere spostata con delibera del Gruppo di coordinamento.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 2 SCOPI

  1. A&I persegue gli scopi indicati nell’Atto costitutivo allegato, che è parte integrante del presente Statuto, nonché quelli indicati nello Statuto dell’Associazione Nazionale Magistrati (di seguito ANM).
  2. Per il raggiungimento degli scopi assistenziali si avvale dell’Associazione A&I O.N.L.U.S.
  3. Per il raggiungimento degli scopi di tutela dello stato giuridico economico dei Partecipanti A&I si avvale dell’Ufficio sindacale Magistrati.

 

ART. 3 PARTECIPANTI

  1. Possono partecipare ad A&I, come Aderenti con diritto di voto deliberativo, tutti i Magistrati ordinari non iscritti ad altri gruppi dell’ANM che sottoscrivano, anche in via telematica, l’atto di iscrizione ad A&I allegato al presente Statuto.
  2. Possono partecipare ad A&I, come Sostenitori con diritto di voto consultivo nei casi previsti dallo Statuto, tutti i Magistrati ordinari anche se non iscritti all’ANM o iscritti ad altri gruppi dell’ANM che sottoscrivano, anche in via telematica, l’atto di adesione ai principi di A&I allegato al presente statuto.
  3. Entrambe le categorie di associati costituiscono i Partecipanti ad A&I.
  4. I Fondatori hanno tutti la qualità di Aderenti.
  5. Il Gruppo di coordinamento può ammettere come Sostenitori i Magistrati ordinari a riposo, i Magistrati onorari ed i Magistrati amministrativi, contabili e militari.

 

ART. 4 INCOMPATIBILITÀ

  1. Nessun Partecipante ad A&I può essere iscritto a partiti politici né può prendere comunque parte alle attività proprie di partiti politici o ricoprire cariche politiche in organi istituzionali nazionali o locali come, ad esempio, gli uffici di Deputato, Senatore, Ministro, Sottosegretario, Componente di Consigli regionali, provinciali o comunali, Sindaco, Presidente o componente delle relative giunte.
  2. Il Partecipante ad A&I che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate al periodo precedente decade di diritto dall’Associazione.
  3. Non può essere eletto Presidente, Componente del Gruppo di coordinamento né Componente del Consiglio di Garanzia di A&I chi abbia ricoperto gli incarichi politici indicati punto 1 del presente articolo nei cinque anni antecedenti all’elezione.
  4. Il Presidente, i Componenti del Gruppo di coordinamento ed i Componenti del Consiglio di Garanzia non possono essere scelti tra i Magistrati fuori dal ruolo organico della Magistratura, inclusi i Magistrati componenti del CSM.
  5. Nel biennio successivo alla scadenza dei rispettivi organi non è possibile l’assunzione, da parte del Presidente, dei Componenti del Gruppo di coordinamento e dei Componenti del Consiglio di Garanzia, di incarichi che comportino il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, esclusa la qualità di componente del Consiglio superiore della Magistratura, salva diversa decisione del Gruppo di coordinamento adottata a maggioranza dei due terzi dei Componenti, escluso quello interessato.
  6. Nessun Partecipante può ricoprire la qualità di Componente di organi statutari di altri gruppi dell’ANM.
  7. Fatta salva la partecipazione al Gruppo di coordinamento di componenti del Comitato direttivo centrale (di seguito CDC) dell’ANM, nessun Partecipante può ricoprire contemporaneamente la qualità di Componente degli organi statutari e di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale o Vice Segretario generale dell’ANM.
  8. Qualora un Componente di un Organo statutario sia eletto in una delle cariche indicate al punto 7 si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria interessata ovvero mediante elezioni suppletive, se necessario.
  9. La sussistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nei punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comporta la decadenza da A&I su delibera del Consiglio di garanzia con le forme previste dallo Statuto.

 

ART. 5 ORGANI

  1. Sono organi di A&I:
    1. l’Assemblea;
    2. il Presidente
    3. il Gruppo di coordinamento;
    4. il Coordinatore generale;
    5. il Consiglio di garanzia.
  2. In ciascun distretto sono previsti uno o più Referenti locali e i Responsabili di circondario.
  3. Tutti gli organi, tranne l’Assemblea, hanno durata biennale, possono essere ricoperti dai medesimi Partecipanti solo per due mandati consecutivi e sono prorogati dalla loro scadenza fino all’insediamento dei nuovi componenti.
  4. Gli incarichi di Presidente, Coordinatore generale, Componente del Gruppo di coordinamento e del Consiglio di garanzia possono essere ricoperti solo da Aderenti.
  5. A&I non può istituire cariche o conferire incarichi, comunque denominati, diversi dagli organi previsti dallo Statuto.
  6. A&I promuove la rappresentanza paritaria dei generi nella composizione degli organi e nella partecipazione all’autogoverno della magistratura ed all’ANM, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
  7. Nel Gruppo di coordinamento e nel Consiglio di garanzia ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore ad un terzo, inclusi i componenti di diritto.

 

ART. 6 L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è il massimo organo decisionale di A&I ed è composta da tutti gli Aderenti che abbiano corrisposto il contributo annuale.
  2. I Sostenitori che abbiano corrisposto il contributo annuale partecipano all’assemblea con diritto di voto consultivo sulle questioni di ordine generale che non importino votazioni su persone.
  3. L’Assemblea approva e modifica lo Statuto, approva il programma presentato dal Gruppo di Coordinamento, elegge il Presidente, il Coordinatore generale nonché i Componenti del Gruppo di coordinamento con le modalità indicate dagli artt. 12 e 13 e può modificare ogni decisione adottata da qualunque altro organo.
  4. L’Assemblea è convocata dal Coordinatore generale, che fissa l’ordine del giorno, e si riunisce almeno una volta all’anno, di norma nella settimana precedente all’inaugurazione dell’anno giudiziario, per l’approvazione della relazione del Presidente e del Coordinatore generale sull’attività di A&I, del programma predisposto dal Gruppo di coordinamento e del rendiconto preventivo e consuntivo.
  5. L’Assemblea si riunisce, altresì, tutte le volte che ne faccia richiesta il Gruppo di coordinamento o un decimo degli Aderenti o la metà dei Sostenitori per discutere di questioni di particolare urgenza o rilevanza.
  6. Nei casi del punto 5 l’Assemblea è convocata entro quindici giorni dalla richiesta.
  7. Prima di ciascuna riunione dell’Assemblea è eletto il Presidente della riunione a maggioranza dei voti dei presenti.
  8. Il Presidente della riunione assicura il rispetto dell’ordine del giorno, regola gli interventi contenendoli in tempi predeterminati all’inizio della riunione e pone in votazione gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno.
  9. Il Presidente della riunione può essere assistito da uno o più Partecipanti nelle sue incombenze.

 

ART. 7 IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente esprime la linea associativa ed istituzionale di A&I, come individuata nel programma predisposto dal Gruppo di coordinamento ed approvato dall’Assemblea.
  2. Tiene i rapporti con i Rappresentanti dell’ANM e degli altri gruppi associativi, con i componenti degli organi di autogoverno della Magistratura e con ogni altra Istituzione, gestisce i contatti di A&I con i mezzi di comunicazione.
  3. Rappresenta le posizioni del gruppo in tutte le occasioni pubbliche e propone, insieme al Coordinatore generale, la formazione del programma al Gruppo di coordinamento.
  4. È sostituito dal Coordinatore generale in ogni sua attività nei casi di impedimento.

 

ART. 8 IL COORDINATORE GENERALE

  1. Il Coordinatore generale convoca le riunioni del Gruppo di coordinamento, fissandone l’ordine del giorno e presiedendole, d’intesa con il Presidente.
  2. Esegue le deliberazioni del Gruppo di coordinamento nonché quelle del Consiglio di garanzia
  3. Ha la rappresentanza legale di A&I per gli atti di ordinaria amministrazione e, a tale fine, può delegare in sua sostituzione come rappresentante legale uno o più componenti del Gruppo di coordinamento, stabilendo le rispettive attribuzioni.
  4. Esegue gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Gruppo di coordinamento.
  5. È sostituito dal Presidente o dal Componente con maggiore anzianità di servizio in Magistratura del Gruppo di coordinamento in ogni sua attività nei casi di impedimento.

 

ART. 9 IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

  1. Il Gruppo di coordinamento è composto da cinque Aderenti eletti dall’Assemblea.
  2. Sono componenti di diritto del Gruppo di coordinamento il Presidente di A&I, il Coordinatore generale e gli Aderenti ad A&I eletti nel Comitato direttivo centrale dell’ANM.
  3. Qualora il numero di Aderenti ad A&I sia superiore a cento il numero di Componenti del Gruppo di coordinamento è aumentato di due unità per ogni cento Aderenti, o frazione, fino al massimo di nove Componenti, esclusi quelli di diritto.
  4. Il Gruppo di coordinamento è convocato e presieduto dal Coordinatore generale, d’intesa con il Presidente, e si riunisce, di regola, ogni mese in videoconferenza o nei locali dell’ANM presso la sede della Corte di cassazione ovvero in altra sede disponibile.
  5. Deve riunirsi ogni volta che ne facciano richiesta almeno due Componenti entro dieci giorni dalla richiesta.
  6. L’ordine del giorno è fissato dal Coordinatore generale, che deve comunque inserire gli argomenti richiesti da uno dei Componenti.
  7. Il Gruppo di coordinamento individua annualmente il programma associativo e istituzionale di A&I e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione.
  8. Può assegnare compiti di rappresentanza o di studio ai suoi Componenti o ad altri Partecipanti in relazione a specifiche questioni o a particolari argomenti.
  9. Emana i regolamenti necessari per il funzionamento di A&I.
  10. Il Gruppo di coordinamento assume le decisioni di sua competenza con il voto della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti espressi, il voto espresso dal Presidente, o da chi lo sostituisce in caso di impedimento, vale doppio.
  11. Ogni Aderente può assistere alle riunioni del Gruppo di coordinamento e in quella sede esprimere osservazioni e formulare istanze.
  12. Su richiesta di almeno un terzo degli Aderenti il è fissata, entro due mesi dalla richiesta l’Assemblea per decidere sulla mozione di sfiducia nei confronti di uno o più Componenti elettivi del Gruppo di coordinamento, inclusi il Presidente ed il Coordinatore generale, nominativamente indicati.
  13. La mozione deve individuare i nominativi dei candidati proposti in sostituzione di ciascun Componente nei confronti del quale venga presentata la mozione stessa.
  14. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza dei Componenti sfiduciati e la loro sostituzione con quelli rispettivamente indicati.
  15. Per la votazione della mozione di sfiducia si applicano le disposizioni relative all’elezione di ciascuna categoria nei cui confronti sia presentata la mozione stessa.

 

ART. 10 IL CONSIGLIO DI GARANZIA

  1. Il Consiglio di garanzia è composto da tre Aderenti ed un Sostenitore eletti dal Gruppo di coordinamento a maggioranza dei tre quinti dei voti di tutti i suoi componenti, inclusi quelli di diritto, tra i Magistrati ordinari che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
  2. I Componenti sono inamovibili e non possono partecipare ad alcun altro organo in A&I.
  3. Il Consiglio di garanzia decide sui ricorsi da parte degli interessati sulla regolarità di ogni tipo di votazione, nonché sulla segnalazione sussistenza di cause di incompatibilità e sugli esposti in materia disciplinare da chiunque presentati nei confronti di qualsiasi Partecipante ad A&I.
  4. Il Coordinatore generale trasmette il rendiconto preventivo e consuntivo al Consiglio dei garanti per il parere di regolarità, che viene inoltrato unitamente al rendiconto all’Assemblea.
  5. Il Consiglio di garanzia decide a maggioranza dei Componenti e, in caso di parità, i ricorsi, le segnalazioni e gli esposti si intendono respinti.
  6. I lavori sono coordinati dal Componente con la maggiore anzianità di servizio in Magistratura, che provvede senza formalità alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, in tutti i casi in cui si debba procedere ad atti di competenza del Consiglio di garanzia.
  7. Si applicano ai componenti del Consiglio di garanzia le norme del codice di procedura civile in materia di astensione e ricusazione del giudice.

 

ART. 11 DURATA DEGLI ORGANI

  1. Tutti gli organi hanno durata biennale.
  2. Dopo la scadenza è ammessa la proroga fino all’insediamento dei nuovi organi, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
  3. Le elezioni per il rinnovo degli organi vanno indette almeno tre mesi prima della scadenza prevista e devono tenersi almeno quindici giorni prima di quest’ultima data.
  4. Le candidature vanno presentate dagli aspiranti direttamente al Gruppo di coordinamento almeno due mesi prima dalla data fissata per le elezioni, con la sottoscrizione di dieci Aderenti o di ottanta Sostenitori.
  5. In nessun organo la funzione può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

 

ART. 12 VOTAZIONI

  1. Nell’Assemblea il voto è sempre personale, diretto e, nei casi di elezioni, di modifiche dello Statuto o di ricorsi disciplinari, segreto.
  2. Gli Aderenti hanno voto deliberativo e i Sostenitori hanno voto consultivo nei casi previsti.
  3. Tranne che per i voti relativi ad elezioni di organi statutari e a decisioni disciplinari, i Partecipanti impediti possono delegare un altro Partecipante della stessa categoria per esprimere il voto deliberativo o consultivo.
  4. Non è consentita più di una delega.
  5. Ogni votazione è valida se ad essa partecipano almeno un terzo degli aventi diritto, compresi i voti espressi con schede nulle o bianche, e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. Il Gruppo di coordinamento indice referendum consultivo quando ne fanno richiesta cento Partecipanti, che indicano il quesito sul quale deve vertere la consultazione.
  7. Per il referendum consultivo il voto è espresso in modalità telematica da ciascun Partecipante in forma diretta, personale e segreta.

 

ART. 13 ELEZIONI

  1. Alle votazioni per l’elezione del Presidente, del Coordinatore generale e dei Componenti del Gruppo di coordinamento si procede sempre con voto personale, diretto e segreto degli Aderenti espresso indicando sulla scheda per ciascuno degli organi un solo nominativo per categoria tra i candidati Aderenti.
  2. Nel Gruppo di coordinamento sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti validi, limitatamente ai posti per i quali era stata indetta la votazione.
  3. Le candidature a Presidente, Coordinatore generale o Componente del Gruppo di coordinamento sono alternative tra loro.
  4. Sono eletti Presidente e Coordinatore generale i candidati maggiormente votati nella rispettiva categoria, purché riportino i tre quinti dei voti validamente espressi.
  5. Qualora alla prima votazione nessuno dei candidati riporti il quorum dei tre quinti, si procede a nuova votazione per ballottaggio fra i due candidati che in prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
  6. Anche nella votazione per ballottaggio per l’elezione è richiesto il quorum dei tre quinti dei voti validamente espressi
  7. In tutti i casi di votazioni per elezioni si può procedere con voto elettronico con le modalità stabilite con decisione approvata all’unanimità dal Gruppo di coordinamento.
  8. Se non si adopera il voto elettronico si procede a votazione mediante imbussolamento diretto delle schede nelle sedi individuate dal Gruppo di coordinamento.
  9. Qualora non si raggiungano le maggioranze prescritte per l’elezione del Presidente e del Coordinatore generale le rispettive funzioni sono svolte, per due mesi e a rotazione, dai candidati eletti come Componenti nel Gruppo di coordinamento a partire dal Magistrato con maggiore anzianità di servizio.
  10. Nel caso indicato al punto 9 le nuove votazioni per le elezioni del Presidente e del Coordinatore generale sono indette entro quattro mesi.
  11. I ricorsi su qualunque questione relativa alle elezioni sono presentati entro dieci giorni dalle conclusione delle operazioni al Consiglio di garanzia.

 

ART. 14 PARTECIPAZIONE ALL’AUTOGOVERNO E ALL’ANM

  1. L’individuazione dei candidati di A&I al Consiglio superiore della Magistratura ed ai Consigli giudiziari è effettuata mediante elezioni primarie, nazionali o distrettuali, indette dall’ANM o, in mancanza, da A&I.
  2. In quest’ultimo caso le elezioni primarie devono avere luogo almeno tre mesi prima delle elezioni delle elezioni del CSM o almeno un mese prima per le elezioni dei Consigli giudiziari.
  3. Le candidature alle elezioni primarie di A&I, divise per categorie, devono essere presentate al Gruppo di coordinamento almeno tre mesi prima della data delle elezioni primarie per il CSM ed almeno un mese prima delle elezioni primarie per i Consigli giudiziari.
  4. Per le elezioni del CDC dell’ANM il Gruppo di coordinamento individua, anche su segnalazione della Rete territoriale, i candidati in numero non superiore a quello previsto dallo Statuto dell’ANM.
  5. Per le elezioni delle GES dell’ANM il Gruppo di coordinamento prende atto delle designazioni della Rete territoriale dei candidati, in numero non superiore a quello previsto dallo Statuto dell’ANM.
  6. Qualora i candidati di cui ai punti 4 e 5 superino il numero previsto dallo Statuto dell’ANM si procede con elezioni primarie, nazionali o distrettuali, con le forme indicate ai punti 1, 2 e 3.
  7. Il Gruppo di coordinamento, con il parere favorevole del Consiglio di Garanzia, emana il regolamento per le elezioni primarie.
  8. Nelle liste elettorali per le elezioni primarie interne ad A&I i candidati devono rappresentare ciascun genere per almeno un terzo.

 

ART. 15 RETE TERRITORIALE

  1. Per favorire la diffusione dell’azione di A&I negli uffici giudiziari, ogni due anni per ciascun distretto sono eletti tra gli Aderenti ad A&I uno o più Referenti locali, fino al numero massimo che è fissato dal Gruppo di coordinamento a seconda delle esigenze specifiche e/o delle istanze provenienti dai singoli distretti.
  2. A tale fine la Corte di cassazione, incluso il l’Ufficio del massimario e del ruolo, la Procura generale presso la Corte di cassazione, la Direzione nazionale antimafia e tutti gli uffici nazionali ed internazionali presso i quali sono destinati Magistrati in aspettativa o fuori del ruolo organico fanno parte di un autonomo distretto.
  3. I Referenti locali sono eletti, di norma mediante voto elettronico, da tutti gli Aderenti ad A&I che svolgono le funzioni nel distretto interessato.
  4. Per le elezioni dei Referenti locali i applica l’art. 12 punto 5.
  5. Il Presidente ed il Coordinatore generale assicurano il raccordo tra il Gruppo di coordinamento e i Referenti locali, le cui iniziative vengono comunicate sempre al Gruppo di coordinamento.
  6. I Referenti locali assicurano i rapporti con i Magistrati dell’area territoriale di riferimento, con particolare attenzione ai Partecipanti ad A&I, ai responsabili dell’ANM e dei suoi gruppi ed ai Capi degli uffici giudiziari.
  7. I Referenti locali indicono riunioni periodiche, preferibilmente in videoconferenza, per raccogliere le opinioni dei Partecipanti ad A&I presenti nel distretto; possono partecipare al Gruppo di coordinamento e, in caso di necessità, possono chiederne la convocazione al Coordinatore generale, che provvede a fissare la riunione entro i successivi dieci giorni.
  8. Sentito il Gruppo di coordinamento, i Referenti locali provvedono alla nomina di Responsabili per ciascun circondario del distretto.

 

ART. 16 RISORSE MATERIALI

  1. Il patrimonio di A&I è costituito dai conferimenti iniziali e periodici dei Partecipanti nonché dalle donazioni e dai contributi di altri soggetti che possono essere accettati solo se provenienti da istituzioni, da O.N.L.U.S. o da enti o persone che soddisfino i requisiti di moralità previsti dalle vigenti disposizioni.
  2. La misura del contributo è fissata dal Gruppo di coordinamento, che può stabilire ulteriori finanziamenti per l’adesione ad iniziative di tutela sindacale.
  3. Ai fini della detraibilità fiscale A&I attesta la destinazione dei predetti contributi a scopi sindacali.
  4. Tutti i Partecipanti al momento dell’adesione si impegnano ad attribuire la quota prevista per le O.N.L.U.S. nella dichiarazione dei redditi ad A&I O.N.L.U.S..
  5. Il rendiconto annuale è reso pubblico mediante inserimento nel sito Intenet di A&I ed è approvato dall’Assemblea su proposta del Gruppo di coordinamento, previo parere del Consiglio di garanzia.
  6. Di tutti i beni è redatto annualmente l’inventario e di ogni entrata e spesa è conservata documentazione.
  7. L’amministrazione è tenuta, nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali, dal Coordinatore generale che può delegare uno o più dei Componenti del Gruppo di coordinamento, ovvero un altro Partecipante, dotato di particolare competenza in materia economica.
  8. L’eventuale istituzione di uffici di segreteria e l’assunzione di personale, anche a tempo parziale o determinato, nonché l’affidamento di collaborazioni professionali esterne sono sempre approvati dal Gruppo di coordinamento.

 

ART. 17 INNOVAZIONE

  1. Ogni comunicazione prevista dalla Legge e dallo Statuto è effettuata mediante posta elettronica, anche certificata, all’indirizzo comunicato da ciascun Partecipante all’atto dell’adesione.
  2. Le liste di posta elettronica e i siti Internet di A&I recano nella denominazione la dicitura “Autonomia e indipendenza”, nella forma grafica e secondo gli standard in uso.
  3. Il logo ed i simboli di A&I sono individuati e gestiti dal Gruppo di coordinamento.
  4. Gli Amministratori delle liste di posta elettronica e dei siti Internet riconducibili ad A&I sono nominati dal Gruppo di coordinamento tra i Partecipanti con competenze specifiche.
  5. A&I nella scelta di forme di comunicazione si avvale sempre di quella più innovativa che garantisca la maggiore diffusione delle proprie attività, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza delle persone.
  6. Tutte le riunioni e le assemblee si svolgono, salvo indisponibilità dei mezzi tecnici, mediante videoconferenza.
  7. L’atto di convocazione di una riunione o di un’assemblea indica sempre la data e l’orario se si svolge in videoconferenza, ovvero la data, l’orario ed il luogo se si svolge in presenza, con l’indicazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla videoconferenza.
  8. Si effettua, di regola, la videoregistrazione delle riunioni e delle assemblee o la trasmissione, in diretta o differita streaming, salva la redazione di verbale informatico o cartaceo nei casi di indisponibilità dei mezzi tecnici.

 

ART. 18 ATTIVITÀ CULTURALE

  1. Ciascun Partecipante può promuovere le iniziative di studio, di formazione o di incontro utili ed opportune per diffondere i principi fondanti di A&I.
  2. Il patrocinio è concesso dal Gruppo di coordinamento che può individuare uno o più organizzatori degli eventi anche tra i Magistrati che non siano Partecipanti di A&I.
  3. Di tutte le iniziative è data la massima diffusione attraverso i mezzi di comunicazione, la rete Internet e la posta elettronica.

 

ART. 19 ATTIVITÀ SINDACALE

  1. A&I si avvale dell’UFFICIO SINDACALE MAGISTRATI per ogni attività di tutela sindacale dei Partecipanti e per le attività assistenziali e previdenziali anche di A&I O.N.L.U.S., mediante apposite convenzioni.
  2. Le attività di tutela possono essere finanziate mediante raccolta di contributi promossa da A&I.

 

ART. 20 ETICA

  1. Tutti i Partecipanti assicurano il rispetto dei più elevati standard etici previsti dall’art. 54 Cost., dalle disposizioni di ordinamento giudiziario e dal Codice etico approvato dall’ANM.
  2. Chiunque può segnalare in forma scritta al Consiglio di garanzia la sussistenza di cause di incompatibilità o la violazione da parte di qualsiasi Partecipante degli standard etici predetti.
  3. Il Consiglio di garanzia non prende in considerazione segnalazioni ed esposti anonimi, che vengono immediatamente distrutti, ed ha facoltà di aprire un procedimento sulle segnalazioni ed esposti indicati al periodo precedente.
  4. Il Consiglio di garanzia deve necessariamente aprire un procedimento se la segnalazione o l’esposto provengono da un Partecipante.
  5. Il Consiglio di garanzia può assumere informazioni senza formalità.
  6. Qualora deliberi l’apertura del procedimento il Consiglio di garanzia comunica entro dieci giorni i fatti al Partecipante, invitandolo a presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti.
  7. Se il Partecipante lo richiede deve essere ascoltato nei successivi dieci giorni dal Consiglio di garanzia con l’assistenza di un Magistrato o di un Avvocato, ove ne faccia richiesta.
  8. Qualora il Consiglio di garanzia, all’esito delle informazioni e dell’audizione, rilevi una causa di incompatibilità dichiara la decadenza del Partecipante da A&I.
  9. Qualora il Consiglio di garanzia, all’esito delle informazioni e dell’audizione, rilevi una violazione degli standard etici delibera la sospensione del Partecipante dal diritto di voto per un periodo massimo di due anni.
  10. Se la violazione è grave il Consiglio di garanzia delibera l’espulsione del Partecipante da A&I.
  11. È sempre considerata grave la violazione dei principi fondanti di A&I o la commissione di fatti per i quali il Partecipante abbia riportato condanna in sede penale.
  12. Su richiesta dell’interessato può essere esclusa la pubblicità delle riunioni del Consiglio di garanzia.
  13. Le deliberazioni sono adottate in ogni caso entro tre mesi dalla ricezione dell’esposto o della segnalazione e sono comunicate dal Moderatore al Coordinatore generale che vi dà esecuzione ed informa dell’esito l’interessato, il Gruppo di coordinamento e la persona che ha presentato il ricorso, la segnalazione o l’esposto.
  14. Le decisioni sui ricorsi in materia elettorale sono adottate entro un mese, sentito ogni Partecipante interessato che ne faccia richiesta.
  15. Contro le deliberazioni del Consiglio di garanzia l’interessato o il Gruppo di coordinamento possono proporre ricorso all’Assemblea, che decide con voto segreto.
  16. Le dimissioni da A&I e la cessazione della partecipazione ad A&I per qualunque causa in periodo successivo al fatto che dà causa alla decadenza o alla violazione degli standard etici non interrompono il procedimento.
  17. In ogni caso il procedimento è concluso con una delibera espressa e scritta.

 

ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  1. Nella prima Assemblea per l’approvazione del presente Statuto sono provvisoriamente eletti il Presidente, il Coordinatore generale ed i Componenti elettivi del Gruppo di coordinamento, senza particolari formalità ed anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente Statuto.
  2. Il Gruppo di coordinamento provvisorio alla prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dall’Assemblea fondativa, nomina il Consiglio di garanzia provvisorio ed i Referenti locali provvisori, secondo le disponibilità eventualmente emerse nell’Assemblea, determina il contributo annuale per ciascuna categoria di Partecipanti.
  3. Il primo contributo è fissato in cento euro per l’iscrizione degli Aderenti ed in cinquanta euro per l’adesione dei Sostenitori ed è versato una tantum all’apertura dell’Assemblea al Presidente della seduta.
  4. Le somme così raccolte costituiscono il fondo patrimoniale di A&I e sono versate entro tre giorni dal Presidente dell’Assemblea fondativa al Coordinatore generale provvisorio che provvederà all’amministrazione secondo quanto disposto dal Gruppo di coordinamento provvisorio con il regolamento di contabilità.
  5. Il Gruppo di coordinamento provvisorio indice le prime elezioni per la formazione degli organi statutari definitivi entro i tre mesi seguenti alle elezioni del Comitato direttivo centrale dell’ANM successive all’approvazione del presente Statuto.
  6. Fino all’insediamento degli organi statutari definitivi sono prorogati di diritto gli organi provvisori.
  7. Gli incarichi ricoperti in via provvisoria ai sensi del presente articolo non sono considerati nel computo dei termini massimi di durata degli organi statutari.
  8. Dopo l’approvazione dello Statuto possono essere approvate modifiche provvisoriamente esecutive con voto unanime del Gruppo di coordinamento, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea che va convocata entro due mesi.
  9. In sede di prima approvazione delle modifiche statutarie l’Assemblea ratifica le modifiche disposte dal Gruppo di coordinamento con un numero di voti che rappresentino la maggioranza dei degli Aderenti.
  10. Qualora le modifiche disposte dal Gruppo di coordinamento nelle forme del punto 8 non siano approvate dall’Assemblea cessano immediatamente di avere efficacia.
  11. Le successive modifiche dello Statuto possono essere disposte solo con il voto dei tre quinti degli Aderenti in regola con il pagamento del contributo annuale.
  12. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti.
  13. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo all’Istituto di previdenza fra i Magistrati.
  14. Il presente Statuto è composto da n. 15 pagine a stampa, ed è sottoscritto dai fondatori di A&I.
  15. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice civile e le Leggi vigenti in quanto compatibili.

Approvato in Roma il 28 febbraio 2015 dai seguenti Magistrati

STATUTO DI A&I in formato doc e PDF

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