A&I sul Testo Unico della Dirigenza

A fine luglio dello scorso anno è stata approvata dal Plenum all’unanimità la riforma del Testo Unico sulla dirigenza, di cui tutti i gruppi consiliari hanno rivendicato la paternità affermando che le novità apportate costituiscono un fondamentale passo in avanti per assicurare alle future nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari maggiore oggettività, trasparenza e rispetto dell’effettivo merito.

Il consigliere MORGIGNI in Plenum ha presentato alcuni significativi emendamenti volti ad aumentare il grado di oggettività e trasparenza dei criteri di scelta, emendamenti che però sono stati a nostro avviso irragionevolmente respinti.

A seguito di un esame più approfondito, ci sentiamo di affermare che si tratta di una grande occasione persa, perché, ad eccezione di qualche opportuna e doverosa precisazione, il nuovo Testo Unico sulla dirigenza non risolve per nulla i problemi di fondo che hanno caratterizzato in negativo l’azione del C.S.M. negli ultimi anni, lasciando di fatto una pressoché totale discrezionalità ai consiglieri per le future nomine di direttivi e semidirettivi.

In particolare non si condivide la scelta:

– di rinunciare di fatto a qualsiasi forma di trasparenza dei curricula dei candidati;

– di non prevedere, a parità di titoli, la prevalenza delle attitudini ricavabili dall’esercizio dell’attività giudiziaria rispetto a quelle desumibili dall’attività fuori ruolo;

– di escludere qualsiasi rilievo all’ “esperienza professionale”, quale criterio di valutazione da affiancare al merito ed alle attitudini;

– di stabilire che la valutazione comparativa venga effettuata sulla base di un giudizio complessivo ed unitario dei candidati, anziché in base ad una sommatoria oggettiva degli indicatori attitudinali previsti dal T.U.

Nel dettaglio si osserva :

In tema di trasparenza l’art. 5 prevede che “ ….è facoltà degli aspiranti concedere il consenso alla pubblicazione sul sito intranet www.cosmag.it dell’autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e del progetto organizzativo”. Siamo convinti invece che l’unico effettivo deterrente per evitare decisioni frutto di logiche correntizie e non meritocratiche, sia quello della trasparenza dell’azione amministrativa, ottenibile grazie alla pubblicazione dei curricula dei candidati, che, va ricordato, sarebbero pubblicati solo nell’ambito un sito accessibile esclusivamente ai magistrati. Rendere facoltativo quello che appare essere un dovere deontologico, senza prevedere alcun pregiudizio per chi nega il consenso alla pubblicazione, vuol dire avallare la situazione attuale di sostanziale opacità delle procedure di selezione.

Con riguardo alla prevalenza dell’attività giudiziaria su quella fuori ruolo, l’art.13 dispone che “L’attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori ruolo organico è valutata in concreto …..”. Orbene, è certamente condivisibile che anche le esperienze organizzative e/o di coordinamento fatte fuori ruolo, soprattutto quelle attinenti all’amministrazione della giustizia, siano valorizzate attraverso una valutazione “in concreto”, perché si ritiene in generale che l’esperienza fuori ruolo può anche costituire un momento di valido arricchimento professionale del magistrato che la fa. Tuttavia sarebbe stato opportuno precisare che a parità di esperienze organizzative e/o di coordinamento vantate da più candidati, si debba dare prevalenza alle esperienze maturate nell’ambito dell’attività giudiziaria rispetto a quelle fuori ruolo. Inoltre non è stato neppure previsto che costituisca titolo preferenziale quello di aver svolto attività giudiziaria negli anni antecedenti alla pubblicazione del posto; per cui continueremo ad assistere a casi ( per ultimo la nomina del presidente del Tribunale di Vicenza) di magistrati nominati capi di uffici giudiziari e provenienti direttamente da prolungate esperienze fuori ruolo, senza neanche un preventivo ritorno nella giurisdizione.

In ordine alla valenza della cosiddetta anzianità nel ruolo, l’art. 24 è inequivoco nell’affermare che “E’ esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione”; l’anzianità vale solo quale criterio di legittimazione alla partecipazione al concorso. Si osserva in primo luogo che il riferimento al termine anzianità è del tutto fuorviante, perché è evidente che quello che deve interessare non è il mero dato anagrafico dell’anzianità di servizio in magistratura, ma il positivo esercizio negli anni dell’attività giudiziaria, ossia l’esperienza professionale. E’ fatto notorio che in qualsiasi altro ambito lavorativo, pubblico o privato che sia, l’esperienza professionale dei candidati rappresenta un cardine tra i criteri di scelta da parte del datore di lavoro per gli avanzamenti di carriera. Per quanto riguarda la magistratura questo dato di palmare evidenza appare ancor di più significativo, in quanto ormai dal 2007 i magistrati, ogni 4 anni, sono valutati quanto al loro lavoro (un unicum nel pubblico impiego), in maniera penetrante ed approfondita. Quindi, un candidato che abbia ottenuto la V, la VI o la VII valutazione di professionalità ha esercitato l’attività giudiziaria in maniera valutata positivamente per 20, 24 o 28 anni. Ed invece, il nuovo Testo Unico sulla dirigenza non valorizza in alcun modo il dato, oggettivo, della pregressa positiva esperienza professionale.

Solo di facciata è poi la successiva previsione di cui all’art. 35, secondo cui “Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno dieci anni, anche se non continuativi, a parità di condizioni, costituisce, di regola, elemento preferenziale per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive”. In effetti, dieci anni sono un “minimo” di esperienza professionale così ridotto che di fatto non vi è una reale funzione di filtro e selezione. D’altro canto, sembra quasi impensabile che un magistrato con meno di dieci anni di funzioni possa aspirare a fare il dirigente, ruolo in cui accanto alla preparazione tecnica deve affiancarsi anche l’autorevolezza, qualità che si acquista essenzialmente grazie all’esperienza sul campo. Piuttosto, lo stesso fatto che sia stata pensata ed introdotta una disposizione del genere dimostra in modo inequivocabile come il peso dell’esperienza professionale sia quasi zero e ceda il passo ad una discrezionalità – nel valutare merito ed attitudini – eccessivamente ampia, prevista per lasciare mano libera alle scelte dell’organo di autogoverno e che per di più stimola il carrierismo rampante e la rincorsa alla acquisizione di titoli formali sostitutivi delle qualità sostanziali indispensabili per fare il dirigente.

Coerente con questa distorta impostazione di non valorizzare l’intero percorso professionale di ciascun aspirante vi è anche la disposizione dell’art. 25 che, in ordine alla valutazione comparativa tra i candidati, precisa che “ In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”; non si comprende perché la laboriosità, l’impegno, la diligenza dei candidati non vengano esaminate con riguardo a tutta la pregressa carriera, quando il fascicolo di ciascuno di essi contiene ogni informazione utile, e si limiti invece il giudizio solo all’ultima valutazione di professionalità.

Con riguardo infine al giudizio finale di comparazione tra gli aspiranti, l’art. 26, comma secondo, dispone espressamente che “Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva ed unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori attitudinali ”. Il propagandato intento di offrire maggior oggettività nelle scelte del Consiglio è totalmente frustrato dalla predetta disposizione, in quanto è evidente che si immagina un pot pourri ove ogni indice attitudinale viene mescolato agli altri indistintamente. Il giudizio complessivo ed unitario consentirà di affermare, senza particolari motivazioni, che Tizio è “complessivamente” più idoneo di Caio, punto e basta. Sarebbe stato invece molto più utile a raggiungere lo scopo attribuire dei punteggi predeterminati per ciascun indicatore attitudinale riscontrato, per poi effettuare un’oggettiva sommatoria dei punteggi ottenuti, salvo poi lasciare al C.S.M. il potere di discostarsi da tale risultato, con l’onere però di fornire puntuali e specifiche motivazioni.

Speriamo ovviamente di sbagliarci nel nostro giudizio critico e ci auguriamo che le modifiche, a nostro avviso per lo più di facciata, siano comunque idonee a liberare le future nomine dei dirigenti da logiche correntizie o ancor peggio dall’interferenza della politica.

Ribadiamo che la scelta di fondo doveva essere ben altra, ossia limitare effettivamente (non escludere) l’eccessiva discrezionalità del CSM, prevedendo dei percorsi professionali chiari e predeterminati che ogni magistrato avrebbe potuto percorrere, a prescindere dall’appartenenza alle correnti o dai legami con la politica, con attribuzione di punteggi oggettivi che tenessero conto dell’intera carriera dei magistrati, con la massima valorizzazione dell’esercizio continuativo dell’attività giudiziaria.

A titolo di esempio: per chi volesse diventare presidente di sezione penale di una Corte d’Appello, attribuire un punteggio per ogni anno di positivo esercizio dell’attività giudiziaria (ed un punteggio ridotto per ogni anno di attività fuori ruolo); un punteggio per ogni anno di esercizio di funzioni penali negli ultimi 10 anni; un punteggio per lo svolgimento di funzioni di appello o di legittimità negli ultimi 10 anni; un punteggio per lo svolgimento di attività di coordinamento o organizzative ( presiedere il collegio in via continuativa, aver fatto parte del Consiglio Giudiziario o della Commissione flussi ecc. ecc). Fatta questa griglia oggettiva, la discrezionalità del CSM avrebbe trovato un quadro ben più chiaro per scegliere il candidato più idoneo per quello specifico incarico.

Il Gruppo di Coordinamento di “Autonomia&Indipendenza”

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